Girando per il supermercato, abbiamo giù visto alcuni trucchetti utili per scegliere la carne migliore del banco. Soffermandoci sulle singole etichette delle confezioni disponibili, però, è facile notare subito un’infinità di voci e di specifiche tecniche dell’alimento. La domanda sorge spontanea: quali sono le informazioni obbligatorie da riportare in un’etichetta della carne? Cosa impone di preciso la normativa europea? E ancora, cosa significano alcune di esse?
Cerchiamo subito di fare chiarezza.
Etichette per carne: informazioni obbligatorie
Tutte le etichette della carne presenti nelle confezioni dei supermercati sono regolamentate dal Regolamento UE 1169/2011, lo stesso che stabilisce le norme per tutti gli alimenti e le relative categorie di prodotto. Specialmente quando si parla di carni bovine e carni preincartate, nel dettaglio, bisogna tener ben presente quanto previsto dal DM n. 876 del 2015, così come i precedenti.
In sostanza, le regole di etichettatura si applicano ai tagli freschi, congelati o surgelati o alla carne macinata. Tuttavia, non si applicano ai prodotti a base di carne come spiedini, bistecche o prodotti mescolati con altri ingredienti. D’altro canto, esiste anche una legislazione diversa per i salumi.
In linea di massima, le informazioni che devono essere riportate sull’etichetta della carne preconfezionata includono:
- Denominazioni alimentari
- Elenco degli ingredienti
- Eventuali allergeni presenti, compresi quelli sottoforma di additivi o ingredienti aggiunti al prodotto.
- Quantità di ingredienti
- Assunzione netta di cibo
- Periodo minimo di conservazione o data di scadenza
- Condizioni di utilizzo e/o protezione
- Nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare che manipola la carne
- Il paese di origine, allevamento e macellazione della carne
- Mancanza di istruzioni per l’uso che potrebbero portare ad errori nella preparazione degli alimenti
- Numero di identificazione del lotto animale per una corretta tracciabilità dell’alimento
- Eventualmente confezionato in atmosfera protettiva
- Possibili date di congelamento
- Aggiunta di acqua, se superiore al 5% del volume totale
- Indicazione di eventuali proteine aggiunte nella formulazione
Etichetta della carne: tutte le regole e voci obbligatorie per garantire la tracciabilità dell’alimento
Il Paese ha anche un regolamento sul nome della vendita. Più precisamente prevede che la carne fresca di età superiore ai 12 mesi debba essere contrassegnata con la dicitura “bovino adulto”. Gli animali di età inferiore ai 12 mesi, invece, devono essere etichettati come “vitello o carne di vitello” e “toro” se di età compresa tra 8 e 12 mesi.
Altro obbligo è l’indicazione del simbolo sanitario, il quale deve essere apposto sul prodotto, sull’involucro o sulla confezione. Ciò, sempre e comunque, sotto forma di etichetta non rimovibile e durevole. D’altra parte, se la carne viene spedita in un container ed è destinata ad essere ulteriormente spostata, manipolata o imballata, il simbolo sanitario deve essere apposto all’esterno del container o dell’imballaggio di spedizione.
Oltre questi aspetti, è essenziale prestare attenzione anche all’etichettatura del paese di nascita, allevamento e macellazione della carne, in quanto sottolinea sia l’importanza della tracciabilità del prodotto sia una corretta informazione al consumatore, rendendolo così più cosciente sulle scelte alimentari che acquista.
Al contrario, se l’alimento è stato allevato e trasformato nello stesso paese, sull’etichetta deve essere indicata solo la parola “Origine” seguita dal luogo. In alternativa, si può usare semplicemente la frase “100% italiano” o “allevato o macellato in Italia”.
Ad ogni modo, ci sono eccezioni a seconda del tipo di animale. Ad esempio, per gli animali longevi come pecore e capre, è sufficiente indicare il paese in cui l’ultimo allevamento è durato più di 6 mesi. Mentre, per i suini si dovrà indicare il luogo in cui l’animale è stato allevato nei 4 anni precedenti. Anche altri tipi di animali, inclusi gli uccelli, hanno tempi diversi.
A volte può essere semplicemente indicata la provenienza UE o Extra UE del prodotto, dicitura tipica quando non si hanno informazioni precise sulla provenienza della carne.
Infatti, non tutti sanno che le indicazioni di origine per la carne erano inizialmente obbligatorie solo per le carni bovine. Successivamente, però, questa informazione è diventata obbligatoria anche sull’etichettatura di agnello, pollo e maiale ai sensi del Regolamento UE 1337/2013. Tuttavia, a differenza della carne bovina, in questo tipo di carne, il paese di nascita può non essere riportato ed è obbligatorio solo il paese di macellazione e allevamento. All’opposto, le carni di coniglio, lepre e cavallo non hanno l’obbligo di dichiarare il paese di origine.
Quali sono i campi facoltativi nell’etichetta della carne?
Scendendo nel dettaglio delle carni preincartate c’è da chiarire che non è d’obbligo l’aggiunta della dichiarazione nutrizionale, poiché questi prodotti sono formati da un solo ingrediente e non sono trasformati. A stabilirlo è lo stesso Regolamento UE 1169/2011. In secondo luogo, non è nemmeno doveroso riportare il taglio, ma è comunque possibile leggere nell’etichetta della carne il marchio IGP o di qualità.
Un’altra dicitura facoltativa è data dall’età e dal sesso dell’animale, da cui è dato l’alimento. Ciò nonostante, qualsiasi informazione, seppur non obbligatoria, deve essere chiara, rintracciabile e vera perché l’obiettivo finale è sempre quello di essere trasparenti con il consumatore finale.
Normativa per le etichettature dei salumi: obblighi e no
Un decreto italiano, datato fine 2020 ed entrato in vigore il 31 gennaio 2021, ha obbligato i produttori di salumi ad indicare l’origine della carne.
In breve, tale normativa stabilisce che i salumi riportino in etichetta:
- Il paese di nascita
- Allevamento e macellazione degli animali da cui sono prodotti i salumi.
Qualora il luogo di nascita, allevamento e macellazione sia lo stesso basterà indicare, come nel caso delle carni non trasformate, solo la dicitura “origine” più il nome del paese. In alternativa, si può utilizzare la frase “100% italiano”, ma solo nel caso in cui i salumi siano prodotti con carni animali allevati e lavorati esclusivamente in Italia.
In riferimento alla carne suina derivata da animali allevati e macellati in Paesi europei o extra UE si può riportare “origine UE o extra UE” senza scrivere il nome del paese.
Beh, diciamo che la normativa in questione è volta a far acquisire più consapevolezza durante la selezione della materia prima dei salumi.